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Pack Vision
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5145 RM Waalwijk
Tel.: +31 (0)73 6440203
Fax: +31 (0)73 6111755
Email: info@packvision.nl


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Condizioni di vendita e consegna


CONDIZIONI GENERALI
di Pack Vision B.V., con sede legale e amministrativa a ’s-Hertogenbosch, Meerwijkweg 58.

1. DISPOSIZIONI GENERALI
1. Definizioni
1.1 Fornitore: Pack Vision bv
1.2 Committente: ogni controparte che stipula un accordo orale e/o scritto con il fornitore, che richiede un’offerta o che riceve un’offerta dal fornitore.
1.3 Merci: tutti i beni mobili consegnati dal fornitore al committente, ivi compresi materiali di imballaggio, apparecchi, macchinari, impianti (combinazioni di più macchine), componenti di apparecchi, macchine o impianti e programmi informatici o consigli, fra cui elaborazioni tecniche, lay-out, istruzioni, training ed altri servizi di consulenza.
1.4 Contratto: ogni contratto stipulato dal fornitore, relativo alla fornitura di merci e/o servizi, contratti di leasing, contratti di noleggio, contratti di manutenzione, ecc.
2. APPLICABILITÀ
2.1 Le presenti condizioni generali sono applicabili a tutte le offerte e i contratti relativi alla vendita e alla fornitura di merci, appalto di lavori o offerta di servizi da parte del fornitore.
2.2 Eventuali condizioni diverse adottate dal committente sono valide solo nella misura in cui non in contrasto con le presenti condizioni generali e purché espressamente confermate per iscritto dal fornitore. In caso di contrasto, è vincolante quanto disposto nelle presenti condizioni generali.
2.3 Contratti stipulati con la mediazione di rappresentanti/agenti del fornitore, vincolano il fornitore solo successivamente a sua conferma scritta, o successivamente alla consegna.
3. COSTITUZIONE DEI CONTRATTI
3.1 Tutte le offerte del fornitore non sono vincolanti e sono redatte sulla base dei dati forniti dal committente, che ne garantisce la correttezza.
3.2 I contratti sono costituiti solo mediante conferma scritta dell’ordine del committente da parte del fornitore o mediante invio di fattura relativa all’ordine da parte del fornitore.
3.3 Tutte le informazioni offerte dal fornitore su specifiche ed altri dati tecnici sono dati in buona fede, ma non sono vincolanti.
3.4 Se il termine committente si riferisce a più persone (giuridiche), sono tutte responsabili in solido del rispetto degli obblighi del committente derivanti da un contratto.
4. PREZZI
4.1 Il preventivo del fornitore non è vincolate. Il fornitore ha il diritto di revocare un’offerta laddove non sia ancora confermata per iscritto come indicato al punto 3.2.
4.2 A meno che diversamente indicato per iscritto, i prezzi applicati dal fornitore sono:
a. basati sui prezzi di vendita, salari, costi salariali, imposte sociali e pubbliche, trasporto, premi assicurativi ed altri costi in vigore al momento dell’offerta;
b. basati sulla consegna franco stabilimento, magazzino altro sito di deposito del fornitore ed esclusi i costi di imballaggio, controllo qualità, carico e scarico, trasporto, assicurazione, installazione e collocazione, formazione, contributo per lo smaltimento, imposta sull’ambiente ed altre imposte pubbliche;
c. IVA esclusa, basati sul quantitativo d’ordine minimo adottato dal fornitore;
d. indicati in euro.
4.3 Se tra il momento della conferma dell’ordine e la consegna delle merci o servizi il prezzo di vendita o una delle altre voci componenti il prezzo sia aumentato, il fornitore ha il diritto di addebitare detto aumento al committente. Detto diritto è applicabile anche su modifiche del tasso di cambio della valuta olandese rispetto a valute straniere in cui il committente abbia acquistato le merci o i servizi.
4.4 In caso di prezzo composto integrato in un’offerta e/o preventivo, non sussiste alcun obbligo per il fornitore di fornire una parte delle merci compresa nell’offerta ad una quota proporzionale del prezzo indicato per il tutto.
4.4 I preventivi riguardano esclusivamente le quantità ed i prodotti riportati nell’offerta e non sono automaticamente applicabili ad ordini successivi.
5. CONSEGNA
5.1 A meno che diversamente concordato per iscritto, la consegna delle merci avviene franco stabilimento, magazzino o altro sito di deposito del fornitore, indipendentemente dal fatto se la consegna è effettuata al committente o ad un trasportatore indicato o meno dal fornitore.
5.2 Dal momento della consegna, le merci sono a completo rischio del committente. Se, allo scadere del termine di consegna, le merci non sono prelevate dal committente, sono a sua disposizione, stoccate a suo rischio e spese. Il fornitore ha il diritto di addebitarne i costi di deposito.
5.3 Il fornitore ha sempre il diritto di eseguire la consegna di merci e/o servizi in parti e di fatturare dette parti separatamente.
5.4 I termini di consegna indicati hanno valore approssimativo e non sono da considerare improrogabili. Il mancato rispetto dei tempi di consegna non dà in alcun caso diritto al risarcimento danni del fornitore al committente.
5.5 Il superamento dei termini di consegna non dà al committente il diritto di rescindere il contratto, a meno che per esigenze eque e ragionevoli del committente non sia più possibile mantenerlo in vita. In caso di rescissione del contratto da parte del committente, il fornitore non sarà in alcun modo obbligato al risarcimento di eventuali danni subiti dal committente a motivo della rescissione.
5.6 Prima che la controparte possa procedere alla rescissione di cui all’articolo 5.5, in caso di consegna non puntuale il fornitore sarà dichiarato inadempiente per iscritto e gli si concederà un termine minimo di 14 giorni per adempiere ai suoi obblighi.
6. TRASPORTO
6.1 La modalità di trasporto, spedizione, imballaggio, ecc., in assenza di specifiche indicazioni scritte del committente, è definita dal fornitore a suo insindacabile giudizio.
6.2 L’invio di merci avviene per conto del committente, a meno che non sia concordata la consegna su base resa.
6.3 Eventuali esigenze specifiche del committente relative a trasporto o spedizione di merci sono rispettate solo se il committente abbia dichiarato per iscritto di sostenerne i costi supplementari.
7. RECLAMI
7.1 Il committente è obbligato, immediatamente dopo la consegna delle merci o la fornitura di lavori eseguiti, a ispezionare merci e/o lavori per individuare carenze, danni o guasti, ed in caso di loro presenza a informarne immediatamente per iscritto il fornitore.
7.2 Qualora il committente entro 15 giorni successivi alla consegna o alla fornitura non denunci per iscritto danni o carenze rilevati durante accurata ispezione, il committente viene ritenuto aver accettato lo stato in cui le merci sono consegnate o i lavori eseguiti e decade ogni diritto di reclamo.
7.3 Il fornitore deve essere messo immediatamente in condizione di verificare i reclami presentati.
7.4 Eventuali reclami non danno al committente alcun diritto di omettere o rinviare, in toto o in parte, il pagamento.
8. GARANZIA
8.1 Per quanto concerne le merci offerte dal fornitore, le disposizioni di garanzia sono applicabili solo e nella misura in cui espressamente concordate per iscritto. A meno che espressamente disposto per iscritto in maniera diversa, gli obblighi di garanzia del fornitore sono limitati alla sostituzione della merce in questione. Eventuali rivendicazioni da garanzia non possono essere di valore superiore al valore della fattura originaria delle merci fornite.
8.2 Merci e servizi acquistati da terzi sono offerti nel rispetto delle disposizioni di garanzia valide per produttori, importatori, o grossisti. Le disposizioni di garanzia sono valide esclusivamente in condizioni di utilizzo normale e allo scopo previsto.
8.3 Ogni ricorso ad eventuale garanzia decade per o
a causa di riparazioni o modifiche eseguite dal committente, senza autorizzazione del fornitore,
sulle merci fornite.
8.4 Ogni ricorso ad eventuali garanzie è revocato laddove il committente non adempia ai suoi obblighi di pagamento. Il committente non ha il diritto di omettere, in toto o in parte, il pagamento a motivo del fatto che il fornitore non abbia rispettato, anche solo in parte, i suoi obblighi di garanzia.
8.5 Diritto di chiamata e retribuzione (spese di viaggio comprese) non rientrano nella garanzia e saranno addebitati dal fornitore al committente, a meno che diversamente concordato.
8.6 Nel caso in cui il fornitore non sia il produttore dei beni da lui forniti, la sua responsabilità è limitata alla responsabilità assunta dal fornitore di quei beni.
8.7 Il corretto funzionamento degli apparecchi e macchinari venduti o noleggiati o offerti in comodato d’uso dal fornitore è garantito esclusivamente se vengono utilizzati i materiali di imballaggio e gli accessori le cui specifiche siano state approvate dal fornitore. Il committente ha la possibilità di concludere con il fornitore un contratto di manutenzione sull’apparecchiatura di imballaggio acquistata. A tal fine sarà stipulato un contratto separato tra il fornitore ed il committente.
8.8 Tutti i diritti di garanzia del committente decadono qualora il committente non abbia utilizzato sull’apparecchio o macchinario il materiale indicato dal fornitore o le cui specifiche siano state da lui approvate per iscritto.
9. TOLLERANZE
9.1 Dal punto di vista delle specifiche concordate, sono consentite le deviazioni correnti, approssimate per eccesso o per difetto, per quanto riguarda quantitativi, colori, pesi, spessori, formati, velocità delle macchine, specifiche tecniche, dimensioni e simili.
9.2 Nel giudizio sulla questione se in una consegna siano superate le tolleranze consentite per le specifiche concordate, va sempre prelevato un campione casuale rappresentativo e le tolleranze dovranno risultare superate da almeno il 10 % delle merci consegnate.
10. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
10.1 Tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale relativi alle merci sviluppate e/o fornite dal fornitore, quali materiali di imballaggio, apparecchi, macchinari o installazioni, sistemi di trasporto interno o di imballaggio, programmi informatici nonché a progetti, modelli, matrici, manuali, ecc., restano in ogni caso di proprietà del fornitore.
10.2 Il committente esonera espressamente il fornitore da ogni rivendicazione di terzi a motivo di diritti di proprietà intellettuale o industriale relativi a merci o servizi utilizzati dal fornitore su richiesta o indicazione del committente.
11. PAGAMENTO
11.1 A meno che diversamente concordato per iscritto, il pagamento avverrà entro la scadenza indicata in fattura all’ufficio del fornitore o sul conto bancario o postale indicato dal fornitore.
11.2 Il pagamento avverrà sempre senza ribasso o compensazione da parte del committente.
11.3 In caso di superamento del termine di pagamento, il committente sarà considerato di diritto inadempiente e gli sarà pertanto addebitato un tasso di mora del 2% al mese (o parte) sull’importo ancora dovuto.
11.4 Tutti i costi di riscossione giudiziaria ed extragiudiziaria saranno a carico del committente e ammonteranno minimo al 15% dell’importo dovuto comprensivo degli interessi, fermo restando il diritto del fornitore di esigere i danni effettivi.
11.5 Il mancato o non puntuale pagamento di una fattura rende tutte le altre fatture aperte nei confronti del committente immediatamente esigibili e dà al fornitore il diritto di sospendere l’esecuzione o l’ulteriore esecuzione del contratto fino a che il committente non abbia adempiuto al suo obbligo. A scelta del fornitore, egli ha anche il diritto di risolvere il contratto, fermo restando il suo diritto al risarcimento danni relativamente alla ritardata o mancata esecuzione del contratto.
11.6 Il fornitore ha il diritto di compensare i propri crediti nei confronti del committente con i propri debiti verso il committente.
11.6 I pagamenti effettuati dal committente servono prima a copertura di tutti gli interessi e costi dovuti e successivamente a saldo delle fatture esigibili scoperte da più tempo, anche nel caso in cui il committente indichi che il pagamento sia relativo ad una fattura successiva.
12 RISERVA DI PROPRIETÀ, DIRITTO DI RITENZIONE E GARANZIA INTEGRATIVA
12.1 Tutte le merci fornite dal fornitore, nonché tutti i lavori eseguiti, restano di proprietà del fornitore fino a che non sia saldato al fornitore tutto quanto dovutogli per la fornitura di merci e/o servizi.
12.2 Il fornitore ha il diritto di trattenere tutte le merci, nonché i lavori eseguiti che detenga nel quadro della fornitura di merci e/o servizi, finché il committente non abbia saldato completamente tutto quanto dovuto a motivo di un contratto con il fornitore, interessi e costi compresi.
12.3 Il committente non è autorizzato a cedere o impegnare in qualunque modo i beni forniti prima che abbia avuto luogo il loro saldo completo, a meno che il fornitore non ne sia stato informato ed abbia acconsentito. In caso di mancato di rispetto di detto obbligo da parte del committente, il prezzo di vendita diventa immediatamente e completamente esigibile.
12.4 Alla prima richiesta del fornitore, il committente è obbligato a porre ulteriori garanzie per il rispetto di tutte le sue obbligazioni nei confronti del fornitore.
13. RESPONSABILITÀ
13.1 Il fornitore si assume la responsabilità dei danni subiti dal committente che siano conseguenza di una sua inadempienza alle proprie obbligazioni, qualora e nella misura i cui detta responsabilità sia coperta dalla sua assicurazione, fino all’importo dell’esborso della compagnia assicurativa, compreso eventuale rischio proprio. Il committente esonera il fornitore da eventuali rivendicazioni di terzi che superino il danno così limitato.
13.2 Fermo restando quanto altrove indicato nelle presenti condizioni generali, il fornitore non è responsabile di danni che siano conseguenza di:
a. un’inadempienza, non imputabile ai sensi di quanto disposto all’articolo 14 delle presenti condizioni, nel rispetto di eventuali sue obbligazioni (forma maggiore);
b. mancata collaborazione, informazioni carenti o materiali mancanti del committente, dei suoi subordinati o di altri assunti da o mediante il committente per l’esecuzione del contratto.
13.3 In caso di accertata responsabilità del fornitore, ma in mancanza di esborso della compagnia assicurativa per qualsivoglia motivo, la responsabilità del fornitore sarà in ogni caso limitata all’ammontare della fattura.
13.4 Le limitazioni di cui ai punti 1 - 3 del presente articolo non sono valide se il danno sia conseguenza di dolo o colpa grave di un autista del fornitore.
13.5 Il fornitore non è altresì responsabile di danni costituiti da mancato guadagno, stasi aziendale o altro danno consequenziale del committente. È inoltre espressamente escluso ogni ulteriore danno consequenziale.
14. FORZA MAGGIORE
14.1 Nell’ambito delle presenti condizioni generali, si intende per forza maggiore ogni circostanza che impedisca l’adempimento degli obblighi spettanti ad una delle parti, che non sia imputabile a sua colpa in virtù di legge, azione giudiziara o concezioni correnti.
Nel concetto di forza maggiore per il fornitore sarà in ogni caso incluso: sciopero dei dipendenti del fornitore, blocchi, mancato rispetto dei subfornitori del fornitore, provvedimenti delle autorità che rendano impossibile l’adempimento, in forma provvisoria o permanente, e ogni altra circostanza indipendente dalla volontà del fornitore per cui non sia ragionevolmente possibile il rispetto del contratto da parte del fornitore.
14.2 Durante il periodo di forza maggiore sono sospese le consegne- ed altri obblighi della parte in questione, colpita da cause di forza maggiore. Qualora il periodo in cui per causa di forza maggiore non sia possibile il rispetto degli obblighi da parte del fornitore perduri per più di sei mesi, entrambe le parti sono autorizzate a rescindere il contratto senza mediazione giudiziaria, senza che in ogni caso ne derivino obblighi di risarcimento danni.
14.3 Qualora al momento del verificarsi della forza maggiore il fornitore abbia già in parte adempiuto ai propri obblighi, o potrà adempierne solo in parte, ha il diritto di fatturare separatamente la parte già consegnata o passibile di consegna ed il committente è obbligato a saldare la fattura come se relativa ad un contratto a parte.
15. SOSPENSIONE E RISOLUZIONE
15.1 Il fornitore ha il diritto di sospendere l’adempimento degli obblighi a lui spettanti finché il committente non abbia saldato tutti i crediti da lui dovuti.
15.2 Ciascuna delle parti ha il diritto di risolvere un contratto a mezzo di corrispondenza raccomandata, se l’altra parte, anche dopo intimazione scritta, posto un termine ragionevole, resta inadempiente riguardo alcuni obblighi relativi ad un contratto con il fornitore.
15.3 Il fornitore ha il diritto, senza necessità di intimazione o dichiarazione di inadempienza, di risolvere il contratto a mezzo di corrispondenza raccomandata qualora il committente richieda amministrazione controllata (temporanea e non), terzi o il committente richiedano il fallimento o sia dichiarato il suo stato di fallimento, sia richiesta o dichiarata l’applicazione della norma sul risanamento dei debiti, l’azienda del committente sia liquidata, una quota considerevole del patrimonio del committente sia posta sotto sequestro per più di quattordici giorni, o se il committente sia in altro modo considerato non più in grado di adempiere agli obblighi di cui al contratto.
15.4 Se il committente al momento della risoluzione di un contratto sulla base di quanto disposto all’articolo 15.2 delle presenti condizioni ha già ricevuto prestazioni in esecuzione del contratto, la risoluzione ha valore solo sulla parte del contratto ancora non eseguita dal fornitore. Importi fatturati dal fornitore in relazione a quanto già consegnato o eseguito prima della risoluzione, restano dovuti e sono esigibili immediatamente dal momento della risoluzione.
16. DIRITTO APPLICABILE/FORO COMPETENTE/ELEZIONE DI DOMICILIO
16.1 Sulle presenti condizioni generali, nonché su tutte le offerte e i contratti cui esse siano applicabili, è applicabile esclusivamente la legislazione olandese.
16.2 Ogni controversia derivante dai contratti stipulati con il fornitore sarà composta dal foro competente della circoscrizione giudiziaria del tribunale di ‘s-Hertogenbosch o – per scelta del fornitore - mediante arbitrato. In caso di arbitrato sono applicabili le norme del Nederlands Arbitrage Instituut.
17. CLAUSOLE CONCLUSIVE
17.1 È possibile deviare dalle presenti condizioni esclusivamente previo ulteriore accordo scritto.
17.2 Accordi orali vincolano il fornitore esclusivamente nella misura in cui siano da lui confermati in forma debita e scritta.
17.3 Se una o più delle disposizioni delle condizioni generali sia in toto o in parte annullata da un giudice competente, resta invariata la validità delle restanti disposizioni o della restante parte.
17.4 Tutte le azioni avviate, in cui il fornitore sia considerato responsabile, decadono se il committente non cita in tribunale il fornitore entro sei mesi dall’intimazione scritta e dalla dichiarazione di inadempienza.
17.5 Le presenti condizioni generali sostituiscono ogni altra condizione generale precedente. È applicabile sempre l’ultima versione depositata o la versione valida al momento dell’offerta o del contratto con il fornitore. Le condizioni generali sono depositate presso la Camera di Commercio per l’Oost-Brabant di Eindhoven al numero 17195500.